Congedo di maternità, di paternità, parentale e per assistenza ai familiari malati o disabili sono le principali tipologie di congedi che i diversi Stati utilizzano per promuovere una buona conciliazione tra le attività di cura e il lavoro. La sfida principale legata ai congedi è quella di equilibrarne l’uso tra uomini e donne, attivando nuove politiche e promuovendo un cambiamento culturale e informativo.
Per quanto riguarda il congedo di paternità, non esistono disposizioni a livello europeo. I congedi di paternità sono previsti nella maggior parte degli Stati membri, ma in termini di durata variano considerevolmente da un Paese all’altro. Nella maggioranza dei casi i congedi di paternità sono retribuiti dal sistema di previdenza nazionale, mentre in alcuni Paesi la retribuzione spetta per intero ai datori di lavoro (cfr. rapporto ANPAL, “Conciliazione vita lavoro: sviluppo di policy”, 2019).
In Italia, nel 2021 i giorni obbligatori di congedo del padre sono 10 (anche in caso di affido o adozione) e vengono retribuiti dallo Stato al 100%. Tali giornate sono da utilizzare entro i 5 mesi dalla nascita, anche in modo discontinuo. Per usufruirne il padre deve farne richiesta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima, compilando l’apposito modulo (disponibile in cooperativa presso l’Ufficio Risorse Umane ed i Responsabili di Servizio).
I giorni obbligatori di congedo del padre nel nostro Paese sono più che raddoppiati rispetto a due anni fa, tuttavia risultano insufficienti per una vera redistribuzione dei carichi di cura, che si concentrano ancora prevalentemente sulle madri.
A conferma di questo orientamento, il congedo di maternità supera quanto previsto in molti altri Stati: sono infatti garantite circa 21 settimane di congedo (2 mesi prima del parto e 3 mesi post-parto, che, in alcuni casi, con l’autorizzazione del medico competente, possono diventare 1 + 4 mesi oppure 5 mesi post-parto). Sia per la maternità obbligatoria che per quella facoltativa, è necessario inviare la documentazione all’Inps. Copia della domanda presentata e la ricevuta allegata devono essere poi consegnate all’Ufficio Risorse Umane.
Nel nostro Paese, fino al compimento del terzo anno del figlio/a, entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del minore (con certificato di assistenza medica), senza limiti temporali. Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a cinque giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio/a.