Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi entra pienamente a regime dopo un periodo di sperimentazione.
Il congedo (pagato al 100%) può essere utilizzato da parte del padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), anche in via non continuativa entro i primi 5 mesi dalla nascita, dall’ingresso in famiglia (adozione nazionale) o dall’entrata in Italia del minore (adozione internazionale). Questo termine è valido anche in caso di parto prematuro e nell’ipotesi di morte perinatale del figlio. Non è possibile frazionare il congedo ad ore.
I giorni lavorativi possono essere raddoppiati in caso di parto plurimo.
Il congedo diventa utilizzabile anche nei due mesi precedenti al parto/ingresso in famiglia/entrata in Italia.
Il padre lavoratore comunica la richiesta al proprio datore di lavoro, almeno cinque giorni prima della data presunta del parto, compilando l’apposito modulo (disponibile in cooperativa presso l’Ufficio Risorse Umane ed i Responsabili di Servizio).
Si tratta di un diritto autonomo e distinto, aggiuntivo al congedo di maternità della madre.
Si affianca, quindi, al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, nonché nell’ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.
Quando c’è una richiesta di congedo di paternità, vale il divieto di licenziamento e, in caso di rifiuto o di ostacoli, scatterà per il datore di lavoro una sanzione.
Il congedo parentale facoltativo si modifica come segue:
I mesi di congedo parentale coperto da indennità aumentano da sei a nove:
Anche il genitore solo, o con affidamento esclusivo, ha diritto ad un congedo indennizzato fino a 9 mesi.
Per quanto riguarda i permessi giornalieri retribuiti per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata, i permessi possono essere fruiti, su richiesta, con riferimento alla stessa persona assistita, da più soggetti aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Con riferimento all’assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, sono inclusi tra i beneficiari la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
Il congedo (continuato o frazionato e non superiore a due anni) spettante al coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata viene esteso alla parte di un’unione civile e al convivente di fatto. Il diritto al congedo spetta altresì nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata dal richiedente successivamente alla richiesta.