Per garantire una più equa distribuzione dei carichi di cura famigliari e permettere ai padri di coltivare la relazione con le figlie/i figli nella crescita, L’Ovile promuove il congedo parentale facoltativo: tempo di cura e sviluppo di nuove competenze di alto valore per la vita privata e lavorativa.
La disparità dei carichi di cura a discapito delle donne è uno svantaggio per tutte e tutti.
Il congedo preso dal padre, garantendo presenza nella vita della/del bambina/o e aumentando il coinvolgimento nei compiti di cura, genera ricadute positive sulla vita familiare e sullo sviluppo del minore. Inoltre, bilanciare i carichi di cura su entrambi i genitori significa promuovere l’indipendenza lavorativa, economica e sociale delle donne e garantire ai padri di vivere una genitorialità più presente e attenta.
Il congedo di paternità obbligatorio ha una durata di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%. Si tratta di un diritto autonomo, distinto e aggiuntivo al congedo di maternità della madre.
Sebbene sia uno strumento utilissimo, andrebbe incentivato e ampliato per garantire una gestione famigliare davvero equa. Si pensi che il congedo di maternità obbligatorio consiste nei 2 mesi precedenti al parto e nei 3 mesi successivi; a confronto, i congedi risultano fortemente sbilanciati a carico della madre.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere utilizzato da parte del padre lavoratore (naturale, adottivo o affidatario), anche in via non continuativa entro i primi cinque mesi dalla nascita/ingresso in famiglia. Se ne può fruire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi.
Questo termine è valido anche in caso di parto prematuro o morte perinatale del figlio. Non è possibile frazionare il congedo a ore, ma i giorni lavorativi possono essere raddoppiati in caso di parto plurimo e vale l’assoluto divieto di licenziamento del lavoratore.
Il padre lavoratore comunica la richiesta al proprio datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data presunta del parto, compilando l’apposito modulo (disponibile in cooperativa presso l’Ufficio Risorse Umane o con richiesta alla/al Responsabile di Servizio).
Il padre può fruirne anche durante i periodi di congedo obbligatorio della madre lavoratrice, ottenendo quindi il congedo di paternità subito dopo il parto della consorte, in modo da stare vicino alla/al neonata/o insieme.
Al congedo di paternità obbligatorio si affianca quello alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono da parte della madre, nonché nell’ipotesi di affidamento esclusivo al padre.
Con la legge di Bilancio 2024, l’aumento della retribuzione spettante alla madre che ha terminato il congedo obbligatorio nel 2024 (2 mesi retribuiti all’80%, non più il primo mese all’80%, il secondo al 60%) può essere utilizzata dal padre se si configura la casistica di un congedo parentale alternativo.
In aggiunta al congedo di paternità (e alla specifica del congedo di paternità alternativo), è previsto un congedo parentale facoltativo.
Questo congedo consiste in un’astensione volontaria dal lavoro e spetta al padre lavoratore (così come alla madre lavoratrice), dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi.
Le principali novità sul congedo parentale facoltativo dal 2022 sono:
Inoltre, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove:
Anche il genitore solo, o con affidamento esclusivo, ha diritto ad un congedo indennizzato fino a 9 mesi.
Anche il congedo facoltativo può essere fruito dal padre durante i periodi di congedo della madre lavoratrice, garantendo presenza e piena presa di responsabilità verso la nuova nata/il nuovo nato e la famiglia.
La materia è complicata, ma l’Ufficio Risorse Umane (Elisa Cocchi, Roberto Giorgioni) è a disposizione su appuntamento per approfondire il tema e ascoltare le necessità dei padri lavoratori, oltre che delle madri lavoratrici.